Deposito cauzionale

In applicazione delle delibere n° 86 del 28/02/2013 e n° 643 del 27/12/2013, emanate dalla “Autorità di regolazione e controllo dei servizi idrici” – AEEGSI, all’atto della stipulazione del contratto di fornitura ed anche in corso di contratto, la Società chiederà all’ utente, a far data dal 1° giugno 2014, a garanzia degli impegni da questi assunti, il versamento di una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale, fruttifero di interessi al tasso legale.

Per le utenze che usufruiscono del pagamento tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, non sarà richiesto alcun deposito.Tale previsione si applica agli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc.

Nel caso in cui la domiciliazione automatica avvenga in un momento successivo alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato con la prima fatturazione utile, successiva alla attivazione della domiciliazione stessa.

L’ammontare del deposito è commisurato alla tipologia di utenza secondo la seguente tabella:

 

deposito-cauzionale

Tabella approvata con verbale di Consiglio di Amministrazione del 18/09/2013

Potrà essere richiesto l’aggiornamento , anche in corso di contratto, all’ inizio di ciascun periodo regolatorio stabilito dall’ AEEGSI.

La Società, in caso di insolvenza dell’utente, potrà incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento ed inosservanza della legge. In caso di ripristino del rapporto contrattuale, l’utente deve restituire il deposito cauzionale nella sua integrità.

Ultimo aggiornamento

8 Aprile 2022, 12:34