Whistleblowing

(rif. D.Lgs. n. 24 del 10/03/2023 e Linee Guida ANAC in materia di whistleblowing approvate con Delibera n. 311 del 12/07/2023)

 

Nozione e aggiornamento normativo

L’istituto del whistleblowing è stato recentemente oggetto di riforma per effetto del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, il quale disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La novella legislativa recepisce, a livello interno, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

La normativa così come riformulata, prevede, per il whistleblower, forme di tutela rafforzata ed estesa anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, senza differenziazione tra il settore pubblico e quello privato.

L’istituto è volto, da un lato, a garantire il diritto di manifestazione della libertà di espressione e d’informazione, mentre dall’altro si pone quale strumento di prevenzione e contrasto della corruzione, promuovendo l’emersione di illeciti commessi non solo all’interno della Pubblica Amministrazione, ma anche degli enti di diritto privato.

Il whistleblowing, dunque, rappresenta un importante presidio di difesa della legalità e del buon andamento delle amministrazioni.

 

Canali di segnalazione

  • canale di segnalazione interna
  • canale di segnalazione esterna presso ANAC
  • divulgazioni pubbliche
  • denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Chi può effettuare segnalazioni

Per quanto concerne i soggetti del settore pubblico, il D.Lgs. n. 24/2023 estende la propria applicazione alle seguenti persone che segnalano, denunciano all’autorità giudiziaria o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:

  1. i dipendenti della società e i lavoratori in distacco presso la società;
  2. i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
  3. i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la società e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  4. i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la società;
  5. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività presso la società;
  6. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

Infine, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede che la tutela di tali persone, si applichi anche quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Importante novità del D.Lgs. n. 24/2023, riguarda l’estensione della tutela anche a quei soggetti, diversi dal segnalante, i quali potrebbero essere oggetto di ritorsioni, anche indirette, per il ruolo assunto nel processo di segnalazione (interna o esterna), divulgazione pubblica o denuncia o in virtù del rapporto che li rende vicini al segnalante.

In particolare il riferimento è ai facilitatori, ovvero coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza dev’essere mantenuta riservata; alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro che svolgono la propria attività nel medesimo contesto lavorativo della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nello stesso contesto lavorativo  della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica.

Canale interno

La segnalazione è diretta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Nel caso in cui la segnalazione fosse presentata presso un soggetto diverso, essa è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dandone notizia alla persona segnalante.

In particolare, nell’ambito di gestione delle segnalazioni interne, il segnalante riceve visione immediata della registrazione della stessa a sistema con le credenziali di accesso per verificarne successivamente lo stato di lavorazione a sistema. Il sistema non invia notifiche e-mail al segnalante.

 

Il RPCT e il personale di supporto mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere, se necessario, integrazioni.

Il riscontro alla segnalazione viene fornito entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il canale interno per la segnalazione è garantito secondo le seguenti modalità:

scritta e orale.

 

Segnalazione scritta tramite piattaforma – Istruzioni per l’uso dell’applicativo

Il link per accedere al servizio Whistleblowing è:

 

https://sistemisalernoserviziidrici.traspare.com/signalings/new

Ai fini della massima riservatezza del segnalante si consiglia di accedere all’applicativo attraverso finestre di navigazione anonima del browser utilizzato.

 

Accedendo al servizio Whistleblowing, viene visualizzata una schermata iniziale “Segnalazioni” (effettua una segnalazione) in cui è possibile procedere direttamente all’inserimento dei dati utili per effettuare la segnalazione.

Al termine della segnalazione il segnalante riceve visione immediata della registrazione della stessa a sistema con le credenziali di accesso per verificarne successivamente lo stato di lavorazione a sistema.

Pertanto, chi ha già effettuato una segnalazione e vuole verificare a che punto è la segnalazione stessa (cioè se è stata presa in carico e se è già presente una risposta) potrà accede all’applicativo inserendo le credenziali ricevute e potrà verificare lo stato della segnalazione.

 

Chi è interessato a presentare una segnalazione ha l’opportunità di indicare chiaramente nell’oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente, la trasmissione tempestiva da parte di quest’ultimo al soggetto autorizzato a ricevere e gestire le segnalazioni di whistleblowing.

 

Segnalazione orale

La segnalazione orale può essere effettuata tramite incontro diretto con il RPCT. L’incontro può essere richiesto tramite mezzo telefonico al 089- 7726855 o via e-mail: segreteria. si@grupposistemisalerno.it

 

Canale di segnalazione esterna presso ANAC

La segnalazione esterna può essere effettuata se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

  • il canale interno pur essendo obbligatorio non è attivo o, anche se attivato, non è conforme al dettato normativo del D.Lgs. n. 24/2023;
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite il canale interno, ma la segnalazione non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che tramite il canale interno, la segnalazione non avrebbe un seguito efficace o che essa possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono trasmesse all’Autorità nazionale anticorruzione e sono effettuate in forma scritta tramite piattaforma informatica oppure in forma orale, la quale su richiesta della persona segnalante può essere effettuata anche attraverso un incontro diretto.

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 24/2023, ANAC ha adottato Linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Così come specificato dall’Autorità, le nuove Linee guida forniscono indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

Per ulteriori informazioni sui canali esterni messi a disposizione dall’ANAC è possibile consultare il sito https://www.anticorruzione.it

 

Divulgazioni pubbliche

Per divulgazione pubblica si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 è ammessa se, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle seguenti condizioni:

  • il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente quella esterna e non vi è stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
  • il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

 

Oggetto della segnalazione

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le  informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.

 

Per quanto concerne le violazioni del diritto nazionale, sono ricompresi:

  • gli illeciti civili, amministrativi, penali e contabili;
  • le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento invece alle violazioni del diritto dell’UE, sono ricompresi:

  • gli illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3).
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5).
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

 

Le segnalazioni possono avere ad oggetto anche i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni.

Tra le violazioni del diritto nazionale, non sono più ricomprese le irregolarità, tuttavia esse possono costituire elementi concreti (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

Sono inoltre escluse dall’applicazione del decreto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante.

 

Quali sono le tutele

Con riferimento alle condizioni di protezione, il D.Lgs. n. 24/2023 valorizza la buona fede, prevedendo che il segnalante possa beneficiarne, se al momento della segnalazione aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, fossero vere.

Il sistema di protezione si basa su quattro elementi fondamentali: tutela della riservatezza, protezione dalle ritorsioni, misure di sostegno e limitazioni della responsabilità.

In particolare, per quanto concerne la tutela della riservatezza, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Tale divieto è esteso anche a qualunque altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità.

La tutela dell’identità riguarda anche le persone coinvolte e quelle menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Infine, la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico e generalizzato.

 

REGOLAMENTO per la gestione delle segnalazioni di illeciti (Whistleblowing) e tutela del segnalante (whistleblower)

Informativa Whistleblowing 

 

 

 

Ultimo aggiornamento

27 Dicembre 2023, 14:33